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Discussione: Chiusura della sezione

  1. #46
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    secondo me la maggior parte degli integratori deve essere considerato come tale, cioè come un qualcosa che integra una carenza alimentare. quindi il discoroso di chiedere consiglio su quale integratore prendere senza sapere o avere un piano alimentare è sbagliato in partenza e poi anche se con la dieta gli alimetni possono cambiare ogni giorno e quindi anche li ci sarebbero considerazioni da fare.
    poi se uno ha delle carenze alimentari si dovrebbero correggere con in cibo , dato che sono alimentari, e l'uso dell'integratore dovrebbe essere limitato per questioni di necessità non quotidiane. mi spiego meglio mettiamo che devo fare uno spuntino con X di pro e Ydi carbo che di solito faccio con pollo e wasa, un giorno mi capita che per motivi vari (lavoro,mancanza di tempo...) non riesco a prepararmi tale spuntino ecco che allora si potrebbe ricorrere agli integratori. e quindi potrebbe essere giusta una domanda sul forum su quale prodotto prendere in base alla qualità e costo. ma cmq deve essere una cosa che non deve essere fissa in una dieta.

    poi ci possono essere integratori che possono essere fissi per dei periodi, quelli che di solito vengono consigliati dai medici. per esempio io qualche anno fa , che non facevo ne bb ne nessun altro sport ha avuto delle carenze di potassio magnesio e forse qualcos'atro , e per un periodo ho dovuto prendere un integratore di questi elementi.

    secondo me un discorso a parte si potrebbe fare su quelle sostanze che è difficile recuoperare dal cibo nelle giuste proporzioni se non amngiandosi quantià industriali di cibo. per fare un esempio mi viene in mentela creatina, che io personalmente non ho mai provato (come non ho mai provato altri integratori),che per prenderen 5-6 uno si dovrebbe magiare 3 bistecche al giorno, e poi se uno, come ho letto che va assunta sul forum, la deve prendere nel post work che si deve fare una bistecca con dello zucchero appena finito palestra?

    cmq poi si deve sempre vedere a che punto si è e se si trae beneficio da questi integratori che difficilmente si riesce a prendere dal cibo.

    cmq poi per il 99% degli integratori restanti essi sono facilmente assumibili dal cibo e quindi uno dovrebbe cercare di suppilre a tali carenze con il cibo e come ho scritto all'inizio solo in casi di estrema necessità ricorrere agli integratori, anche perchè ,non so a voi, ma io preferisco farmi un panino con tonno, pollo o bresaola che un frullatone proteico che da quanto ho letto le pro in polvere hanno un gusto cattivo.

  2. #47
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    Ma quale integrazione...senza il frullato Tozzi dove volete andare...quello si che vuol dire integrare....scientificamente dovrebbe essere perfetto no ? §83

  3. #48
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    si si il palladino dei sostenitori dell'integrazione, il portabandiera del: se hai bisogno di un aiutino NATURALE
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    ichiban
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  4. #49
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    Originally posted by 4ca
    si si il palladino
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    Sempre a prendere in giro il MIGLIOR SOSTENITORE DEGLI INEGRATORI NATURAL!!!


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    J a r o d

  5. #50
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    secondo me un discorso a parte si potrebbe fare su quelle sostanze che è difficile recuoperare dal cibo nelle giuste proporzioni se non amngiandosi quantià industriali di cibo. per fare un esempio mi viene in mentela creatina,
    Si ma anche qui parti dal presupposto che ci siano sostanze che cmq servano inprescindibilmente, per il raggiungimento di un fine....
    Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi.
    - Albert Einstein -

  6. #51
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    secondo me un discorso a parte si potrebbe fare su quelle sostanze che è difficile recuoperare dal cibo nelle giuste proporzioni se non amngiandosi quantià industriali di cibo. per fare un esempio mi viene in mentela creatina, .
    si infatti e quali sarebbero queste sostanze?
    e loro come diavolo le ricavano?
    perche noi di sostanze del genere le vediamo sempre mescolate con altra roba e infatti per darci le cose pure ecco che ci mettono gl'albumi in barattolo...................insomma quella che per ottenere certe proporzioni bisogna mangiarsi quantita industriali di cibo e un'altra farsa delle case costruttrici, infatti ti mangi gl'albumi ed ecco che hai proteine e acqua, mentre loro che credi che ti diano? e da dove credi che le prendono, considerato poi che l'altra fonte e il latte...........insomma lasciate perdere sti trucchetti se volete farvi un beverone bene ma nn cerchiamo giustificazioni ridicole
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  7. #52
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    no io non ho parlato di pro e altri macronutrienti facilmente reperibili dal cibo normale.

    ho detto che secondo me in un forum sugli integratori potrebbe essere giusto parlare di 2 cose:

    1)chidere consiglio su una marca di integratori (ho spiegato prima perchè dovrebe usalri) .

    e qui apro una parentesi in favore di Fighter: se viene dopmandato sul forum un consiglio su una marca di integratore uno gli dice secondo la prorpia esperienza quale è secondo lui la migliore.
    il fatto che magari chi pone la domanda magari abbia una dieta del c**** oppure faccia un uso indiscriminato di tale integratore doveva essere affrontato in una fase precedente quando veniva impostata la dieta.
    quindi se uno chiede a fighter come ti sembra questa marca di integratore e lui risponde senza chiedergli come si allena e come mangia non penso che sia un suo errore , ma è compito di chi pone la domanda informarsi su quale reale necessità abbia di integrare.

    2)aprire delle discussioni sul reale funzionamento di quelle sostanze che è più difficle reperire dal cibo(non mi riferivo di certo alle pro ) e se uno sostiene che a qualcosa serva, motivarlo e parlare della prpria esperienza.

    non sto dicendo che servano in quanto nen ho mai provato integratori ma che se ne può parlare senza fare polemiche in quanto ognuno porterà la prorpia esperienza e si potrà giudicarla.

    per il fatto delle pro e dei ganer ti dico come la penso io:
    se uno mi venisse:" a dire ho comprato o voglio comprare tale integratore proteico quanto ne devo prendere ? "io gli risponderei che ha sbagliato sezione e che tale domanda doveva essere postata nella sezione alimentazione insieme alla dieta in quanto inserire un integratore proteico non vuol dire niente e come se nella sezione alimentare dicessi : ho comprato gli albumi aia quanti ne devo mangiare?.
    poi come ho scritto nel mio prmo post rimango dell'idea che un integratore proteico o gainer non debba essere qualcosa di fisso nella dieta ma qualcosa a cui ricorrere in sostituzione del cibo in occasioni eccezionali.

  8. #53
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    per il discorso della marca d'integratori e quale sceglere e un discorso piuttosto cosi bonario visto chela maggiorparte viene influenzata dalla pubblicita o dal rivenditore se nn dall'amico che gareggia magari sponsorizzato dalla marca che propone, o influenzato dal campione o da quello che scrive la pubblicita, in piu le polveri base percio i principi attivi vengono fuori piu o meno dagli stessi laboratori faramceutici, visto che devono sottostare a determinate norme d'igene, di bonta del prodotto ecc ecc. poi al massimo le ditte manipolano un po le quantita e proporzioni, ci aggiungono i gusti, trovano il sistema di far si che siano buone mantenedo le percentuali promesse (buone al palato, nn all'efficacia) proprio perche e stato scoperto che il compratiore e il gusto e la solubilita che va controllando nn certo la bonta del prodotto, tu vedessi cosa ci davano a noi al tempo, proteine che sapevano di sabbia della dispoli, cose che nessuno si sarebbe sognato di comprare o meglio pagare, ma mescolate con miele aiutavano erano vere e proprie proteine al 100% e si sentiva.
    ora che risposta vuoi che ricavi uno che fa una domanda simile su un forum, forum freguentato da ragazzi con esperienza minima e anche quella strainfluenzata dalle pubblicita, percio primo uno si becchera un consiglio di chi e per piu tempo informato dalle pubblicita, o da chi e intortato nel business degl'integratori (che oggi come oggi si lanciano in rete proprio per accalappiare polli) o se incappa in chi ha capito il discorso, ad essere scoraggiato da usarli, percio se e di risposte predefinite che vai cercando le trovi direttamente dal negoziante, prova ne e che la maggior parte delle volte se ci vai con un';idea tua lui te la cambia, perche ha un prodotto in offerta e allora........................................
    per ricorrere ad un sostituto del cibo in casi eccezzionali nn ti servono di sicuro tutte queste spiegazioni scientifiche, ne esperienze decennali............sai cos'ha risposto u campione in un seminario alla domanda su cosa mangia qundo e in giro per il mondo impegnato in seminari e esibizioni?
    be lui ha risposto : ooo in quel caso devo mettere sotto i denti tutto quello che mi capita perche io mi svuoto con rapidita, percio caramelle biscotti e poi qui in italia mi sono trovato bene con i BOMBOLONI...................insomma ha lasciato tutti a bocca aperta che si aspettavano chissa che integratore ipercomplicato da trovarsi (cibo da astronauti) e ne avrei di aneddoti del genere da proporvi ma e meglio che rimandiamo
    Ultima modifica di 4ca; 12-02-2004 alle 07:52 PM
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  9. #54
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    boh 4ca io a te proprio non ti capisco...
    Per rispondere a Diste io sono d'accordo con te.

    uno chiede che marca è migliore o un paragone tra i due, si risponde a quella domanda o diciamo si rimane in argomento perchè alla fine se no basterebbe fare uno sticky:

    tizio, caio e sempronio pensano che gli integratori siano inutili la maggior parte delle volte e che i negozianti vi freghino.

    E' inutile ripeterlo ad ogni post se la cosa la si pensa così'.
    Questo non perchè uno si irrita e leggere queste cose, sono opinioni ed è giusto che ci siano, ma mi sembrano che dire, fuori luogo ogni volta che uno fa una domanda...


    Il mio approcio personale poi alle polveri è pratico: io al mio quantitivo proteico non ci arrivo solo con il cibo e mangiando sei volte è molto più pratico bere 3 shake ( per me).

    Inoltre poi in definizione si assumerebbero più calorie ( in media ovvio tutto si può calibrare) di quelle volute prendendo tutto dal cibo, quindi ancora una volta gli shake mi tornano utili,

    Con questo non intendo tappare la bocca a nessuno ma è anche vero ( solo come esempio) che se ( premesso che il resto sia a posto) voglio usare lo zma in una per le sue capacità intrinseche, non posso elaborarlo solo con il cibo perchè non è la stessa cosa.


    E in generale ( io, non parlo per altri) quando appoggio un integratore lo faccio perchè leggo studi pubblicati non da aziende che devono spingere il prodotto, ma dalla ricerca scientifica indipendente.

    Ciao
    A

  10. #55
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    Scusa araba solo 2 domande:

    1) come si puà discrminare tra le varie merche. Leggo spesso della superiorità di integratori made in usa a dsicapito di quelli italiani, leggo ancora che tra gli stessi integratori americani e quelli italiani ci sono delle differenza, si paragonano ad esempio Eas-Ultimate Italia, oppure per le italiane Ultimate-Progetto Nutrizione, per le americane eas-twinlabs tanto per fare degli esempi......mi spieghi come è possibile sbandierare questa superiorità? per delle sensazioni particolari? perchè se è vero che bene o male le materie prime provengono sempre dagli stessi posti, alla fine mi rimane da pensare che qualche Azienda non introdiuca quanto scritto in etichetta.....e che qualcuno molto volenteroso e generoso abbia portato ad analizzare qualche decina di barattoli.....

    2) per lo zma mi sembra che il discorso minerali fosse a parte.....cmq quali sono questi studi indipendenti dovi gruppi di scienzati si preoccupano di testare a doppio, cieco, effetto placebo, controllo incrociato, le reazioni di un supplemento su un gruppi di bbuilder?

    perchè le stesse ricerche devono anche prendere in considerazione le tipologie di soggetti in questione. Altrimenti torniamo ai discorsi sulle ricerce sul boro = + testosterone (gruppo di ricerca donne in menopausa....) APL = + 300% gh....condotto da una Università italiana, studio corretto, ineccepibile, peccato che non si parlava di bbuilder, non sono mai stati studiati gli effetti sulla massa magra, e che cmq un aumento del gh non significhi necessarimante maggior massa magra.
    Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi.
    - Albert Einstein -

  11. #56
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    Infine, visto che tutti siamo concordi su questo, vale a dire che certe Aziende e certe pubblicità sono fuori luogo, pubblico alcuni provvedimenti in merito:

    Con Pronuncia n. 212/2001 del 19/10/2001 il Comitato di controllo dell'Istituto di Autodisciplina per la Pubblicità è intervenuto nei confronti di Novartis Consumer Health S.p.A. sugli integratori alimentari "PesoForma", "FameControl", "LipoControl", "Nonassimil", pubblicizzati sulla stampa con lo slogan: "Perderai fino a 7 chili in un mese, come dimostrano i test clinici"
    "Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità esaminata è in contrasto con l'art. 2 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria (pubblicità ingannevole) in quanto attribuisce l'effetto dimagrante a quattro differenti meccanismi d'azione, senza aver dato la prova relativa a ciascuno di essi, e ne ordina la cessazione."

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    Con Pronuncia n. 190/2001 del 19/10/2001 il Comitato di controllo dell'Istituto di Autodisciplina per la Pubblicità è intervenuto nei confronti di Wassen Italia S.p.A. sul Depurativo "Snell'it" - compresse effervescenti di aceto di mele, pubblicizzato sulla stampa con lo slogan: "Guardati, depurati, snellisciti! - Bruciare meglio i grassi che pesano - Ridurre la cellulite evidente"
    "Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità esaminata è in contrasto con l'art. 2 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria (pubblicità ingannevole) con riguardo ai due claim contestati e ne ordina la cessazione."

    -----------------

    Con Pronuncia 151/2001 il Comitato di controllo dell'Istituto di Autodisciplina per la Pubblicità è intervenuto nei confronti di Prodotti Naturali S.r.l. sull'integratore "Bruciakal", pubblicizzato sulla stampa con lo slogan: "Da oggi c'è la nuova pillola dopo pasto. Bruciakal brucia le calorie, non il piacere del cibo"
    "Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità esaminata non è conforme agli artt. 2 (pubblicità ingannevole) e 23 bis (integratori alimentari e prodotti dietetici) del Codice di autodisciplina pubblicitaria limitatamente alla parte iconografica e alla mancata specificazione che il prodotto agisce solo con riferimento ai carboidrati, e in tali limiti ne ordina la cessazione."

    -----------------
    L’antitrust con sentenza pubblicata il 16 Dicembre 2002 , ha definito ingannevole la pubblicità dell’integratore “Fish Factor” prodotto dalla Euroderm. La denuncia, inoltrata da un consumatore mirava a far luce su una serie di indicazioni contenute nel messaggio, atte a prospettare il prodotto come efficace nella riduzione del colesterolo.
    Il messaggio , infatti riportava le seguenti locuzioni: “Contro colesterolo e trigliceridi scegli gli omega 3 “ e “ naturali al 100%”
    la vantata efficacia dei prodotti pubblicizzati-sia disgiuntamente considerati che come trattamento sinergico- non trova riscontro nei risultati della perizia condotta sulla documentazione acquisita e sui test svolti dalla parte sui prodotti di cui la linea KaloCell si compone.
    Inoltre, il messaggio omette di indicare che l'assunzione di Citrus Aurantium contenuto negli integratori KaloCell Line Flaconi e KaloCell Compresse è sconsigliata per la salute del consumatore in determinate situazioni (oltre la dose giornaliera consigliata, in gravidanza, durante l'allattamento, al di sotto dei dodici anni nonché, in assenza di consultazione del medico, da soggetti affetti da cardiovasculopatie e/o ipertensione).
    Altri i prodotti sottoposti ad identica sentenza:
    PI3348 - NOCALORY DI DOCTEUR NATURE
    PI2228 - CELLULASE TRATTAMENTO URTO
    PI1598 - WHITEHALL MULTICENTRUM
    PI321 – ACTIVCELL
    PI3435 - MAGRADHIOL DIMAGRANTE
    PI3254 - CRONOSTOP ANTI-ETÀ
    PI1597 - BAYER ONE A DAY
    PI3262 - VISACTIVE ANTIRUGHE
    PI3213C - REVIFACE DI SANT'ANGELICA
    PI2796 - CHITOSANO 800 SIRC
    Per tutti l’esito del procedimento è stata una condanna per pubblicità ingannevole.

    -----------------

  12. #57
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    Romanendo in tema di Aziende maggiormente legate al nostro sport, qui di seguiito Ultimate Italia, ma basta una ricerca in rete.....


    Provvedimento n. 4720 ( PI1009 ) CATALOGO ULTIMATE ITALIA



    L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

    NELLA SUA ADUNANZA del 27 febbraio 1997;

    SENTITO il Relatore;

    VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;

    VISTA la propria delibera del 2 dicembre 1992, con la quale è stato fissato in via generale il termine di conclusione dei procedimenti in materia di pubblicità ingannevole;

    VISTI gli atti del procedimento;

    CONSIDERATO quanto segue:


    1. Denuncia

    Con denuncia trasmessa da un consumatore (sig. Giuseppe Dieli di Firenze), pervenuta in data 22 luglio 1996, è stata segnalata all'Autorità la presunta ingannevolezza di un catalogo riguardante gli integratori alimentari per sportivi della società Ultimate Italia Sas di Saronno.


    2. Messaggio pubblicitario

    Il messaggio pubblicitario oggetto della denuncia è rappresentato da un catalogo dal titolo "Oltre l'alimentazione - Ultimate Italia sport research" riguardante gli integratori alimentari della società Ultimate Italia Sas, quali i prodotti "Egg-White"; "Milk and Egg"; "Peptid"; "Bcaa"; "Apl"; "Creatin Super"; "Vanadyl"; "Ultra Cut"; "Carnitine force"; ecc.
    Nel catalogo, oltre alla raffigurazione di atleti (generalmente culturisti) con masse muscolari notevolmente sviluppate, sono descritte le proprietà degli integratori alimentari in questione attraverso affermazioni quali, ad esempio, "Egg-White [...] serve ad atleti di tutti gli sport che vogliono potenziare la massa muscolare magra senza aumentare di peso [...] a bodybuilders professionisti che hanno bisogno di accrescere la massa magra senza incrementare il grasso corporeo"; "Big formula 1000 [...] stimola l'anabolismo e fa si che le calorie finiscano prevalentemente nei muscoli e non nel grasso [...] serve ad atleti che...desiderano accrescere l'energia e la potenza, a persone sotto peso"; "Milk and Egg [...] serve ad atleti di tutti gli sport che vogliono potenziare la massa muscolare magra tenendo sotto controllo il tessuto adiposo"; "Se volete nutrire i muscoli, avere energia e non ingrassare, allora Torsion è il primo piatto di ogni persona attiva"; "Peptid [...] serve a tutti coloro che vogliono potenziare e incrementare la massa muscolare magra senza aumentare il grasso corporeo"; "Con il Vanadyl [...] l'aumento della massa muscolare è solitamente visibile entro tre o quattro giorni [...]"; "[...] Ultra Cut trasforma il corpo in una macchina brucia grassi"; "Carnitine force [...] serve per ciclismo, sport di resistenza [...] a tutti coloro che vogliono dimagrire [...]"; ecc.


    3. Comunicazione alle parti

    In data 12 agosto 1996, l'Autorità ha comunicato al denunciante e all'operatore pubblicitario l'avvio del procedimento volto ad accertare l'eventuale ingannevolezza del messaggo pubblicitario in questione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, con particolare riferimento alle affermazioni e raffigurazioni che tendono a "qualificare" agli occhi dei consumatori i prodotti propagandati come aventi caratteristiche specifiche per gli sportivi, oppure come prodotti dietetici, avvalorate dalla terminologia utilizzata.
    Tali affermazioni potrebbero, infatti, porsi in contrasto con le indicazioni riportate sulle etichette, nonché con l'assenza dell'autorizzazione ministeriale indispensabile per qualificare gli integratori in questione non come integratori semplici, ma come integratori speciali, ovvero destinati a un'alimentazione particolare o come prodotti dietetici.


    4. Risultanze istruttorie

    Attraverso la comunicazione del 12 agosto 1996 relativa al procedimento in corso, l'Autorità ha provveduto a richiedere al Ministero della Sanità e all'Istituto Superiore di Sanità, di fornire indicazioni circa le concrete caratteristiche degli integratori alimentari oggetto della denuncia; la loro classificazione e il loro regime, nonché precisazioni circa le eventuali difformità presenti nella pubblicità denunciata rispetto alle indicazioni riportate sulle etichette comunicate.
    Al Ministero delle Sanità, per i profili di propria competenza, l'Autorità ha anche provveduto a trasmettere una copia di tutta la documentazione acquisita.
    Dopo reiterati solleciti, con comunicazione del 10 febbraio 1997, il Ministero della Sanità ha reso noto di essere stato informato della commercializzazione dei prodotti "Egg White, Milk Egg, Peptid, Apl, Creatine Super, Vanadyl, Ultra Cut, Carnitine Force" attraverso l'invio della relativa etichetta.
    Le predette etichette non fanno alcun riferimento all'attività sportiva, che comunque non sarebbe ammissibile essendo la commercializzazione degli "alimenti adatti ad un intenso sfrozo muscolare soprattutto per gli sportivi" subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero stesso.
    Il prodotto B.C.A.A. caplets della società interessata è stato, invece, autorizzato ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 111/1992 nella categoria degli integratori alimentari adatti a un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi.
    Con memoria del 20 settembre 1996, l'operatore pubblicitario, società Ultimate Italia Sas, ha evidenziato, in sintesi, che:
    a) il catalogo oggetto della denuncia è destinato ai concessionari e rivenditori della società stessa.
    Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 111/1992, è ammessa la divulgazione delle informazioni e delle raccomandazioni utili destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, dell'alimentazione o della farmacia;
    b) alcuni prodotti (Amino Protein 90; Protein Formula; Premier Protein; Milk and Egg; Premier Liv Extra; BCAA) sono stati autorizzati come integratori speciali per sportivi ai sensi dell'allegato 1 del Decreto Legislativo n. 111/92. Altri prodotti sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 111/92 ed altri ancora, essendo alimenti di uso corrente e di erboristeria, non sono stati neppure comunicati;
    c) la società è stata spesso oggetto di attacchi, anche attraverso denunce anonime, come dimostra, tra l'altro, l'allegata sentenza del Pretore di Busto Arsizio che ha assolto dall'accusa di frode in commercio;
    d) le affermazioni riguardanti gli integratori alimentari pubblicizzati si possono riferire non necessariamente agli sportivi, ma più in generale a tutti coloro che perseguono scopi di benessere ad armonia del proprio corpo.
    Con successiva memoria del 1" ottobre 1996, la società Ultimate Italia ha, poi, rilevato che, da proprie indagini, sarebbe emerso che la denuncia è anonima, in quanto il consumatore denunciante non è stato reperibile al domicilio indicato.
    La comunicazione di avvio del procedimento è stata ricevuta dal denunciante in data 10 settembre 1996 (come documentato dalla ricevuta di ritorno della raccomandata).
    In ogni caso, al fine di procedere a un'ulteriore verifica sull'identità del denunciante, l'Autorità, avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza, ha chiesto al sig. Giuseppe Dieli una conferma della denuncia presentata in qualità di consumatore.
    Con comunicazione del 27 gennaio 1997, il sig. Giuseppe Dieli ha ribadito quanto esposto nella propria denuncia all'Autorità.


    5. Valutazioni conclusive

    a) Premessa sul quadro normativo di riferimento

    Il settore dei c.d. "integratori alimentari" è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 111/92 che prevede, in sintesi, due differenti tipologie: a) gli integratori semplici; b) gli integratori autorizzati.
    Tali tipologie di integratori alimentari sono sottoposte a un differente regime: a) gli integratori "semplici" possono essere venduti previa comunicazione al Ministero della Sanità del modello di etichetta utilizzata sulla confezione (articolo 7 del Decreto Legislativo n. 111/92);
    b) gli integratori che, invece, possiedono particolari capacità nutrizionali (ovvero destinati a un'alimentazione particolare), elencati nell'allegato 1 al citato Decreto Legislativo n. 111/92, devono essere specificamente "autorizzati" dal Ministero della Sanità prima della commercializzazione secondo l'apposita procedura prevista dall'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 111/92.
    Nel punto 8) del citato "allegato" al Decreto Legislativo n. 111/92 sono considerati come integratori alimentari speciali per i quali occorre l'autorizzazione ministeriale gli "alimenti adatti ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per sportivi" ("prodotti per sportivi"), mentre nel punto 4) vengono indicati gli "alimenti con valore energetico scarso o ridotto destinati al controllo del peso" ("prodotti dietetici").
    Gli integratori alimentari semplici sono destinati a sopperire semplici carenze nutrizionali, mentre gli integratori alimentari autorizzati sono impiegati in situazioni alimentari più complesse e delicate (ad esempio per i lattanti, i diabetici, gli obesi, oppure per persone sottoposte a intensi e prolungati sforzi muscolari, quali gli atleti).
    Alcune indicazioni circa la pubblicità degli integratori alimentari semplici, nonché di quelli autorizzati sono fornite dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 109/92, secondo il quale "l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non debbono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sull'identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto".

  13. #58
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    b) Competenza dell'Autorità ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92

    Il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 attribuisce all'Autorità una competenza di carattere generale nel controllo dei "messaggi pubblicitari" (come ampiamente definiti dall'articolo 2, lettera a), con particolare riferimento all'eventuale impatto ingannatorio nei confronti dei consumatori (come definito dall'articolo 2, lettera b), e dall'esemplificazione degli elementi di ingannevolezza di cui all'articolo 3).
    Le competenze dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del Decreto Legislativo n. 74/92 vengono meno quando si tratta di messaggi pubblicitari "assentiti", ovvero già specificamente autorizzati con un apposito "provvedimento amministrativo" e, quindi, sottoposti a un controllo di ingannevolezza da parte di altre Pubbliche Amministrazioni.
    In questo caso, non trattandosi di una pubblicità autorizzata dal Ministero della Sanità (come, ad esempio, i messaggi riguardanti specialità farmaceutiche), appare sussistere la competenza di carattere generale attribuita all'Autorità ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92.
    Naturalmente, rimangono salve tutte le altre competenze di carattere specifico spettanti al Ministero della Sanità per gli aspetti di natura procedurale e operativa riguardanti la disciplina di cui al citato Decreto Legislativo n. 111/92 (per i quali si è provveduto a trasmettere tutta la documentazione acquisita), soprattutto in relazione all'eventuale mancata comunicazione di determinati modelli di etichette, ovvero alla mancata attivazione di determinate procedure e controlli prima della commercializzazione dei prodotti in questione.

    c) Ingannevolezza del messaggio

    Dalle risultanze istruttorie è emerso che gli integratori alimentari della società Ultimate Italia Sas oggetto del messaggio pubblicitario denunciato non sono stati autorizzati dal Ministero della Sanità come integratori alimentari speciali destinati a un'alimentazione particolare (per gli sportivi), a eccezione di alcuni tra cui, come evidenziato nella comunicazione del Ministero stesso, il prodotto B.C.A.A. caplets specificamente autorizzato, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 111/1992, (con D.M. n. 706/6977 dell'11 maggio 1994).
    In quest'ottica, la pubblicità oggetto della denuncia risulta ingannevole, in quanto può spingere i consumatori a credere erroneamente che i prodotti propagandati siano integratori alimentari per sportivi, come tali autorizzati e sottoposti a controlli specifici a tutela della salute in relazione alle varie e specifiche proprietà di apporto energetico, resistenza alla fatica, nonché in relazione alle particolari modalità di assunzione, alle eventuali cautele e incompatibilità di cui tener conto, ecc.
    Attraverso la predetta alterazione delle scelte commerciali dei consumatori (basate su un presupposto erroneo), le pubblicità denunciate possono pregiudicare il comportamento economico dei medesimi, nonché arrecare danno agli operatori concorrenti.
    Tale percezione viene avvalorata: a) dalle raffigurazioni di atleti e campioni che praticano le attività sportive a livello agonistico, in condizioni di particolare sforzo muscolare; b) dalle affermazioni, quali ad esempio quelle indicate nel punto 2 del presente provvedimento, che qualificano esplicitamente tutti i prodotti in questione senza alcuna distinzione, con particolare terminologia scientifica, come integratori alimentari aventi proprietà specifiche per gli sportivi professionisti (aumento delle masse muscolari, apporto energetico, incremento della resistenza alla fatica, ecc.), oppure come prodotti dietetici (in sostituzione dei pasti).
    Le indicazioni che qualificano agli occhi dei consumatori gli integratori alimentari in questione come integratori speciali per gli sportivi, oppure come prodotti dietetici si pongono, quindi, in contrasto con le indicazioni nutrizionali di carattere generico riportate sulle etichette che sono state semplicemente notificate al Ministero delle Sanità.
    A tal proposito, ad esempio, l'etichetta specificamente autorizzata dal Ministero della Sanità riguardante il prodotto "B.C.A.A." caplets risulta ben diversa dalle altre che sono state semplicemente notificate e precisa che il prodotto "è indicato nell'alimentazione degli sportivi, nelle situazioni di accentuato catabolismo proteico, come nei casi di attività muscolare intensa o resistenza"; riporta le corrette "modalità di assunzione" nonché una specifica "avvertenza" ("In caso di uso prolungato, nonché di patologia renale o epatica e in gravidanza è necessario il consiglio del medico").
    A differenza di quanto indicato nella memoria dell'operatore pubblicitario, proprio la circostanza di aver riportato nello stesso catalogo, senza alcuna distinzione, sia integratori alimentari per sportivi autorizzati dal Ministero della Sanità come integratori speciali destinati a un'alimentazione particolare, sia integratori alimentari semplici (la cui etichetta contenente indicazioni nutrizionali generiche è stata semplicemente notificata al Ministero stesso) contribuisce a creare confusione e a indurre in errore i consumatori sulla qualificazione e le caratteristiche degli integratori pubblicizzati e sui controlli a cui sono stati sottoposti.

    RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in questione appare idoneo a indurre in errore i consumatori circa le caratteristiche degli integratori alimentari propagandati, con possibile pregiudizio del comportamento economico dei medesimi consumatori, nonché danno per gli operatori concorrenti, in quanto tali prodotti, pur essendo privi di autorizzazione del Ministero della Sanità come integratori per un'alimentazione particolare (ad eccezione di alcuni, tra cui il prodotto B.C.A.A. caplets), sono indistintamente presentati ai consumatori come integratori per sportivi dotati di specifiche proprietà energetico-nutrizionali;
    DELIBERA


    che il catalogo "Ultimate Italia - sport research" riguardante gli integratori alimentari della società Ultimate Italia Sas, indicato nel punto 2 del presente provvedimento, costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1 e 2, lettera b), in relazione all'articolo 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, nel senso e nei limiti indicati in motivazione e ne vieta l'ulteriore diffusione con effetto immediato.


    Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

    Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.


    p.IL SEGRETARIO GENERALE
    Alberto Heimler
    IL PRESIDENTE
    Giuliano Amato

  14. #59
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    PI4121 - SCT STACK/ULTIMATE
    Provvedimento n. 12181

    L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

    NELLA SUA ADUNANZA del 2 luglio 2003;

    SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

    VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

    VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

    VISTI gli atti del procedimento;

    CONSIDERATO quanto segue:

    I. RICHIESTA DI INTERVENTO

    Con richiesta di intervento pervenuta in data 20 gennaio 2003, una consumatrice ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di tre messaggi diffusi dalla società Ultimate Italia S.a.s. attraverso le seguenti riviste: MAN's Life di ottobre 2002, MAN's Life di novembre/dicembre 2002 e Muscle & Fitness di settembre 2002, volti a pubblicizzare il prodotto denominato SCT Stack.
    Nella richiesta si lamenta l'ingannevolezza dei su indicati messaggi in quanto gli stessi tra l'altro affermano, contrariamente al vero, che il prodotto SCT Stack sarebbe privo di effetti collaterali e quindi innocuo.

    II. MESSAGGIO PUBBLICITARIO

    I messaggi pubblicitari pubblicati su MAN's Life di ottobre 2002 e di novembre/dicembre 2002 presentano un contenuto sostanzialmente analogo e, con riferimento al prodotto in esame, recano nella parte superiore delle rispettive pagine "Dimagrite (dimagrisci) senza perdere i muscoli", nel corpo centrale vengono riportate le seguenti affermazioni unitamente alla raffigurazione del corpo muscoloso di un testimonal e di una confezione del prodotto "SCT Stack e trasformi l'organismo in una fornace brucia calorie", quindi "SCT stack è efficacissimo perché ripropone la versione più salutare del noto ECA Stack americano (Efredina, Caffeina, Aspirina), la combinazione più potente mai scoperta per bruciare i grassi ma purtroppo non priva di effetti collaterali. SCT è invece un prodotto dietetico, genuino e benefico, notificato al ministero della sanità, privo di effetti collaterali, che incrementa il metabolismo e attiva la lipolisi (la rottura e il consumo del grasso). Un barattolo da 120 capsule costa 20,90 euro". I messaggi in questione pubblicizzano, inoltre, un altro prodotto, da utilizzarsi unitamente a SCT Stack per il conseguimento dell'effetto.
    Il messaggio pubblicato su Muscle & Fitness di settembre 2002 è costituito da un lungo articolo di tre pagine, diretto, nel suo complesso, a presentare il prodotto in questione come un integratore di recente creazione, in grado di far conseguire dei risultati in termini di perdita di grasso. Con riferimento al profilo di ingannevolezza oggetto di valutazione, lo stesso afferma "Sulla base dell'ECA Stack è stato formulato SCT Stack, migliore rispetto al primo perché privo di effetti collaterali ma al tempo stesso più efficace. Gli ingredienti dell'SCT Stack sono sinefrina, caffeina e L-tirosina, sostanze assolutamente naturali". Il messaggio prosegue mettendo in rilievo la parziale diversità degli ingredienti dei due prodotti [Nel prodotto americano sono contenute efredina, caffeina e aspirina, mentre nell'SCT Stack l'efredina è sostituita dalla sinefrina e l'aspirina dalla L-tirosina.], ed evidenziando in particolare, relativamente all'SCT Stack, che "la sinefrina (…) è una sostanza naturale contenuta nell'estratto di arancio amaro (Citrus Aurantium). Le industrie farmaceutiche l'hanno sinora usata in diverse forme per la produzione di alcuni farmaci. Ha effetti molto simili all'efredina, seppure più innocua. Per questo è tuttora considerata più adatta per la preparazione di Stack efficaci e sicuri. La sua particolare struttura chimica produce una più moderata stimolazione sul sistema nervoso simpatico, con effetti termogenici anche superiori all'efredina".

    III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

    In data 26 febbraio 2003, è stato comunicato alla segnalante e alla società Ultimate Italia S.a.s. (di seguito Ultimate), in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 del citato Decreto Legislativo n. 74/92, in relazione alla idoneità degli stessi a porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori.

    IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

    Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Ultimate, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 627/1996, di fornire i seguenti documenti ed informazioni, corredate dalla relativa documentazione: 1) natura del prodotto; 2) confezione del prodotto completa di foglietto illustrativo; 3) composizione del prodotto, specificando la quantità contenuta per ogni ingrediente ed in particolare per la sinefrina, la caffeina e la L-tirosina; 4) posologia, avvertenze e controindicazioni alle quali l'uso proprio del prodotto è subordinato.
    Inoltre, si richiedeva all'operatore pubblicitario di fornire le seguenti informazioni: 1) la programmazione pubblicitaria dei messaggi oggetto della richiesta di intervento, precisando la testata e le date di diffusione; 2) la programmazione della campagna pubblicitaria a cui i messaggi segnalati sono riconducibili, per il periodo compreso dal mese di settembre 2002 al mese di aprile 2003, comprensiva di copia di ciascuna tipologia di messaggio e delle indicazioni circa la testata o l'emittente interessata, le date e orari di apparizione (per i messaggi a mezzo stampa, televisivi o radiofonici), il luogo, la durata, la numerosità delle affissioni (nel caso di pubblicità esterna).
    In data 10 marzo 2003, è pervenuta una nota di Ultimate nella quale si precisa che:
    - SCT Stack è un integratore alimentare notificato al Ministero della Sanità, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 111/92, e composto da Guaranà estratto (20% di caffeina), Citrus Aurantium (4% di sinefrina), Tirosina, Gelatina (capsula), Carnitina, Magnesio stearato e Cromo picolinato, come si rileva dall'etichetta allegata;
    - la confezione consiste in capsule, delle quali ciascuna contiene, in particolare, 125 mg di Citrus Aurantium pari a 5 mg di sinefrina e 250 mg di Guaranà pari a 50 mg di caffeina, come si rileva dalla medesima etichetta;
    - in relazione alla posologia, si consigliano sei capsule al giorno, tre a colazione e tre a metà pomeriggio, oppure due capsule a colazione, due a pranzo e due a cena. Rispetto alle avvertenze, l'etichetta evidenzia "non superare la dose giornaliera consigliata. In presenza di cardiovasculopatie e/o ipertensione, prima di assumere il prodotto, consultare il medico. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza, durante l'allattamento e al disotto dei 12 anni";
    - con riferimento alla programmazione pubblicitaria, infine, soltanto sulla rivista MAN'Life di maggio è programmata l'uscita di un nuovo messaggio privo, in ogni caso, della indicazione di assenza di effetti collaterali.
    L'operatore, infine, contesta il profilo di ingannevolezza sollevato e si riserva di illustrare in modo più dettagliato le caratteristiche del prodotto, compresa l'indicazione di assenza di effetti collaterali.
    In data 1° aprile 2003 è pervenuta un'ulteriore nota di Ultimate, dalla quale emerge che:
    - gli ingredienti contenuti in SCT Stack non presentano effetti collaterali se assunti alle dosi consigliate in etichetta. Tali dosi sono approvate dal Ministero della Salute, al quale l'etichetta del prodotto è stata notificata in data 17 maggio 2000, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 111/92, e da esso accettata sulla base del cosiddetto silenzio-assenso. Il prodotto, pertanto, è legittimamente commercializzato, al pari, peraltro, di numerosi prodotti similari;
    - in particolare, il Guaranà, contenente caffeina, è uno stimolante delle funzioni cerebrali e un antidepressivo ed è usato in numerose bevande vendute liberamente, simili alla Coca Cola. Alcuni studi, di cui vengono indicati i riferimenti, hanno dimostrato la non tossicità della sostanza.
    Per quanto riguarda il Citrus Aurantium, l'estratto secco, derivante dal frutto acerbo dello stesso, contiene tra l'altro sinefrina e svolge un'azione ipolipidemica, antiipertensiva e diuretica. Studi effettuati su componenti di tale sostanza, di cui vengono indicati i riferimenti, ne hanno evidenziato la non tossicità. La titolazione in sinefrina del Citrus Aurantium, la quantità, le avvertenze e le controindicazioni all'uso dello stesso riportate in etichetta sono conformi a quanto indicato nella comunicazione del Ministero della Sanità del 20 ottobre 1999, della quale viene allegata copia. Da tale documento, diretto agli Assessorati alla Sanità, alle Associazioni di categoria, agli Enti e operatori interessati ecc., risulta che "l'utilizzo di Citrus Aurantium come ingrediente [di integratori alimentari] è subordinato all'adozione dei seguenti criteri: 1) occorre sempre indicare la titolazione in sinefrina; 2) l'apporto massimo di sinefrina non deve superare i 30 mg/die, corrispondenti a circa 800 mg di citrus aurantium titolato al 4% in sinefrina;3) riportare in etichetta le seguenti avvertenze "Non superare la dose giornaliera consigliata. In presenza di cardiovasculopatie e/o ipertensione, prima di assumere il prodotto, consultare il medico. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza, durante l'allattamento e al disotto dei 12 anni".

  15. #60
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    V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

    Poiché i messaggi oggetto del presente procedimento sono stati diffusi a mezzo stampa, in data 14 aprile 2003, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
    Nel parere pervenuto in data 8 maggio 2003, la suddetta Autorità ha ritenuto che i messaggi in esame costituiscono fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2 e 5, del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni. Nei messaggi non viene fatta alcuna menzione delle precauzioni d'uso pur riportate in etichetta, in maniera tale da indurre nei destinatari il convincimento che l'uso del prodotto non sia soggetto a particolari cautele, considerata anche l'evidenza annessa alla mancanza di effetti collaterali e alla innocuità della sua composizione, in contrapposto (con particolare riferimento al messaggio apparso su Muscle&Fitness) alla riconosciuta pericolosità del prodotto analogo ma diversificato per composizione.

    VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

    I messaggi segnalati, nell'attribuire al prodotto le caratteristiche di genuino, benefico, composto di sostanze naturali e privo di effetti collaterali, lasciano intendere che lo stesso sia un prodotto sostanzialmente innocuo.
    Nel corso dell'istruttoria è emerso, invece, che l'integratore alimentare SCT Stack, pubblicizzato dai messaggi in esame, in quanto contenente Citrus Aurantium, è un prodotto la cui assunzione da parte dei consumatori è subordinata all'osservanza di avvertenze e controindicazioni, quali segnatamente "Non superare la dose giornaliera consigliata. In presenza di cardiovasculopatie e/o ipertensione, prima di assumere il prodotto, consultare il medico. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza, durante l'allattamento e al di sotto dei 12 anni", secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con la comunicazione del 20 ottobre 1999.
    Alla luce di tali evidenze, si ha ragione di ritenere che l'assunzione del prodotto potrebbe avere - ove non si osservi la posologia consigliata, per particolari categorie soggettive ovvero per soggetti che si trovano in specifiche situazioni - effetti nocivi per la salute.
    Del resto, l'operatore pubblicitario stesso, nel riportare correttamente in etichetta le informazioni relative alla potenziale pericolosità del prodotto per la salute e nel modificare il messaggio segnalato, eliminando nella nuova versione l'indicazione dell'assenza di effetti collaterali, riconosce che il prodotto, a causa del Citrus Aurantium in esso contenuto, può avere effetti dannosi per la salute dei fruitori.
    A questo proposito si rileva che i messaggi in esame non solo non fanno alcun cenno alla necessità di non superare determinati dosaggi o ad eventuali limitazioni nell'assunzione del prodotto da parte di determinati categorie di soggetti, ma al contrario, nell'esaltare le caratteristiche di prodotto genuino, benefico, naturale e privo di effetti collaterali dell'SCT Stack, nonché notificato al Ministero, lasciano intendere che esso sia fruibile indiscriminatamente da chiunque e senza utilizzare particolari cautele.
    Tale convincimento, peraltro, appare rafforzato dalla circostanza che il prodotto è rappresentato in contrapposizione ad un prodotto simile, contenente sostanze riconosciute come pericolose.
    Pertanto, conformemente a quanto sostenuto nel parere espresso dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, i messaggi segnalati, riguardando un prodotto che, in quanto composto di Citrus Aurantium, potrebbe rivelarsi dannoso per la salute dei consumatori. Gli stessi, omettendo di fornire indicazione in merito ai possibili rischi connessi all'assunzione dello stesso, possono indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, così violando il disposto dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 74/92.
    Né vale a sanare l'ingannevolezza dei suddetti messaggi la circostanza, sottolineata dall'operatore, che l'informazione relativa all'esistenza di avvertenze e controindicazioni sia riportata sull'etichetta del prodotto, in quanto i messaggi sono in sé idonei a realizzare i loro effetti potendo determinare i consumatori all'acquisto sulla base di quanto in essi rappresentato.

    RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi segnalati, volti a promuovere il prodotto SCT Stack, sono suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, inducendoli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza;


    DELIBERA

    che i messaggi pubblicitari descritti al punto II, del presente provvedimento, diffusi dalla società Ultimate Italia S.a.s., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2, e 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.

    L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
    Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
    Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.


    IL SEGRETARIO GENERALE
    Rita Ciccone
    IL PRESIDENTE
    Giuseppe Tesauro

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