Originally posted by Sherko
Non tutti i prodotti sono uguali, comunque sono nati per un

No, i tribunali, hanno creato un precedente tempo fa assolvendo un ragazzo con 12 scatole di decadurabolin, ma non esiste una legge vera e propria su questo fatto, penso che siano considerate sostanze stupefacenti con tutte le leggi che ne conseguono.

Sherko.
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non c'entra niente la disciplina delle sostanze stupefacenti ( il dpr 309 ) anche perchè gli aas non sono stupefacenti.
la legge esiste, o meglio ne esistono tante da applicare a seconda di quale sia il fatto concreto.
in particolare penso tu ti riferisca all'art.9 della l.376/2000, che ti riporto in fondo al post. il ragazzo spacciatore di tot fiale di decadurabolin venne assolto ( anzi il termine non è corretto perchè non era nemmeno in questione l'assoluzione rispetto ad una imputazione comunque non mi dilungo ) perchè mancava la prova del dolo specifico da parte dello spacciatore di alterare una competizione sportiva mediante la propria condotta.
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Art. 9.

(Disposizioni penali)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.

2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;

c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l’interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.